Art. 11.

      1. È compito dello Stato tutelare, attraverso gli organi competenti, i cittadini che per motivi di incapacità fisica o psichica dovuta a malformazioni congenite, infermità, invalidità acquisite o senescenza, non sono in grado di svolgere un lavoro proficuo e non hanno mezzi per sostenersi. Per lo svolgimento di tale funzione lo Stato può avvalersi della collaborazione di organismi privati. Lo Stato, eseguiti i doverosi controlli sulla efficienza e serietà di tali organismi eroga, se necessario, adeguati finanziamenti e può delegare ad essi particolari funzioni.